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Il marchio registrato conferisce il diritto esclusivo sul segno distintivo utilizzato da una persona fisica o giuridica per contraddistinguere prodotti e/o servizi.
Il marchio d'impresa può consistere sia in un logo, sia in una dicitura e può comprendere parole, nomi, disegni, cifre, forma del prodotto, combinazioni di colori o tonalità cromatiche ed anche suoni.
In base alla legge il marchio, per poter essere validamente depositato, deve essere nuovo e tale da non poter essere confuso con marchi preesistenti .
Poiché l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti non svolge alcun esame di novità sulle nuove domande di registrazione, è possibile il rischio di conflitti di marchi: è pertanto necessario verificare preliminarmente, effettuando le ricerche necessarie, che il marchio non sia confondibile con altri già esistenti.
Riassumiamo di seguito alcuni punti fondamentali dell'attuale normativa sui marchi, entrata in vigore nel 1993.

  • I simboli registrabili come marchi sono quelli che ammettono rappresentazione grafica ed i suoni.
  • Per quanto riguarda il requisito di novità si dovrà tenere presente che i marchi identici (o che possono provocare confusione) hanno potere invalidante del marchio registrato successivamente. E' pertanto necessario verificare che il marchio non sia confondibile con altri preesistenti.
  • Il mancato uso del marchio per un periodo di cinque anni comporterà la decadenza del diritto.
  • Il titolare di diritti su un marchio registrato che tolleri per un periodo superiore a 5 anni la presenza contemporanea di un successivo marchio identico o simile, non potrà più intentare alcuna azione di opposizione.
  • La normativa su trasferimento e licenza è stata variata: è stato abolito il vincolo che subordinava il trasferimento del marchio a quello dell'azienda o di parte di essa.
  • Un segno che indica la provenienza geografica di un prodotto o servizio può essere registrato soltanto come marchio collettivo. Tale marchio non dovrà però pregiudicare altre iniziative analoghe: non è vietata, ad esempio, la registrazione di marchi d'impresa comprendenti denominazioni geografiche di fantasia.
  • La durata del diritto dovuto alla registrazione è di 10 anni.