|
Il marchio registrato conferisce il diritto esclusivo sul segno
distintivo utilizzato da una persona fisica o giuridica per contraddistinguere
prodotti e/o servizi.
Il marchio d'impresa può consistere sia in un logo, sia in
una dicitura e può comprendere parole, nomi, disegni, cifre,
forma del prodotto, combinazioni di colori o tonalità cromatiche
ed anche suoni.
In base alla legge il marchio, per poter essere validamente depositato,
deve essere nuovo e tale da non poter essere confuso con marchi
preesistenti .
Poiché l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti non svolge alcun
esame di novità sulle nuove domande di registrazione, è
possibile il rischio di conflitti di marchi: è pertanto necessario
verificare preliminarmente, effettuando le ricerche necessarie,
che il marchio non sia confondibile con altri già esistenti.
Riassumiamo di seguito alcuni punti fondamentali dell'attuale normativa
sui marchi, entrata in vigore nel 1993.
- I simboli registrabili come marchi sono quelli che ammettono
rappresentazione grafica ed i suoni.
- Per quanto riguarda il requisito di novità si dovrà
tenere presente che i marchi identici (o che possono provocare confusione)
hanno potere invalidante del marchio registrato successivamente.
E' pertanto necessario verificare che il marchio non sia confondibile
con altri preesistenti.
- Il mancato uso del marchio per un periodo di cinque anni
comporterà la decadenza del diritto.
- Il titolare di diritti su un marchio registrato che tolleri
per un periodo superiore a 5 anni la presenza contemporanea di un
successivo marchio identico o simile, non potrà più
intentare alcuna azione di opposizione.
- La normativa su trasferimento e licenza è stata
variata: è stato abolito il vincolo che subordinava il trasferimento
del marchio a quello dell'azienda o di parte di essa.
- Un segno che indica la provenienza geografica di un prodotto
o servizio può essere registrato soltanto come marchio collettivo.
Tale marchio non dovrà però pregiudicare altre iniziative
analoghe: non è vietata, ad esempio, la registrazione di
marchi d'impresa comprendenti denominazioni geografiche di fantasia.
- La durata del diritto dovuto alla registrazione è
di 10 anni.
|